Art. 31.
(Trasferimento dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nella carriera prefettizia).

      1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 31

 

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marzo 2000, n. 78, appartenevano ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nella carriera prefettizia.
      2. Il trasferimento è consentito nei limiti delle vacanze organiche del personale della carriera prefettizia considerando, a tale fine, anche l'incremento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
      3. L'inquadramento nei ruoli della carriera prefettizia è effettuato, al fine di non pregiudicare la successiva applicazione al personale della Polizia di Stato dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, tenendo conto della corrispondenza tra le qualifiche attualmente possedute dal personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato con quelle ricoperte dal personale prefettizio alla data del 18 maggio 2000.